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Corte d’Appello di Trieste – sentenza n. 48 del 28.01.2014 – Presidente Drigani, Relatore Colarieti

Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Iniziativa – Legittimazione del creditore istante – Presupposti – Esistenza del credito – Esecutività del credito – Sufficienza

La legittimazione a chiedere il fallimento ex art. 6 L.F. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo; essa deriva dall’esecutività del credito vantato, in quanto opinando diversamente si finirebbe per disconoscere qualsiasi effetto pratico ad un principio cardine dell’ordinamento processuale, che prevede come regola la provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado pur non passate in giudicato.

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