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Trib. Udine – Sentenza n. 31/2014 del 13/01/2014 – Giudice Zuliani

Codice del Consumo – Tutela del consumatore – Vizi della cosa venduta – Diritti del consumatore – Obblighi del venditore professionista

Il consumatore, in caso di non conformità al contratto del bene acquistato, ha senz’altro diritto di chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, mentre può chiedere la risoluzione (o la riduzione del prezzo) soltanto quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo o, ancora, quando la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130, comma 7, Codice del Consumo). Tuttavia, qualora il consumatore commetta un errore giuridico nell’invocare la tutela, la responsabilità del professionista venditore non può per ciò solo ritenersi cessata. In tale ipotesi, il venditore professionista ha l’onere – non solo di eccepire l’errore in diritto commesso dal consumatore, ma anche – di ricondurre il contenzioso nei limiti della propria responsabilità offrendo di porre in essere quei comportamenti che la legge gli impone in caso di non conformità del bene (principio desumibile dal comma 9 del medesimo art. 130).

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