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Trib. Udine – Sentenza n. 1626/2013 del 18/12/2013 – Giudice Pellizzoni

fondo patrimoniale – natura giuridica – azione revocatoria – presupposti – sussistonoIl negozio costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere da entrambi i coniugi è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Sussiste l'”eventus damni” quando, con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, vi sia la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore; sussiste la “scientia damni” quando vi sia la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore , se la costituzione è successiva all’assunzione del debito.

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