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Trib. Udine – sentenza n. 919/13 del 5/07/2013 – Giudice Venier *

DIVISIONE DEI BENI COMUNI – POSSESSO – RIPARAZIONI – MIGLIORAMENTI – DIRITTO DI RITENZIONE: NON SUSSISTE

Il diritto di ritenzione attribuito al possessore dall’art. 1152 c.c. è un mezzo di autotutela di natura eccezionale e non è applicabile in via di analogia.
Le riparazioni o i miglioramenti eseguiti da un condividente sul bene comune dopo l’individuazione delle porzioni e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di divisione gli attribuiscono il diritto alle indennità previste dall’art. 1150 c.c. e non il diritto di ritenzione.

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