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Tribunale Udine sentenza n. 936 del 12.07.2013 – Giudice Pellizzoni

Contratti bancari – Contratto di conto corrente – Recesso immediato – Legittimità

Nel contratto di conto corrente è pienamente valida (almeno per coloro che non possono essere qualificati come consumatori) la clausola che prevede l’esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e l’operatività immediata del recesso comunicato alla controparte, potendo il termine per il recesso essere convenzionalmente stabilito dalle parti, ai sensi dell’art. 1845, terzo comma cod. civ., salvo il rispetto del principio di buona fede in executivis.

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