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Corte d’Appello di Trieste – Sezione Seconda Civile – sentenza n. 453 del 30.07.2014 – Presidente Drigani, Relatore Colarieti*

Procedimento civile – domanda giudiziale – interpretazione e qualificazione giuridica – giudice d’appello – mutamento della qualificazione della domanda compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto – inammissibilità

Deve ritenersi precluso al giudice d’appello, in forza del principio devolutivo, il  potere di mutare d’ufficio la qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice, a meno che questa non abbia formato oggetto di impugnazione esplicita o implicita, nel senso che una diversa qualificazione costituisca la premessa logico giuridica necessaria di un motivo di impugnazione espressamente formulato.

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