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Corte d’Appello di Trieste, ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 5.8.2014 – Presidente Relatore Da Rin

Giudizio d’appello – Inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.

Deve essere dichiarata inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c laddove i motivi di
gravame siano contrari a consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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