Appalto – Responsabilità ex art. 1669 c.c. – Modificazioni o riparazioni di un edificio preesistente – Non si applica
La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata (nella fattispecie è stata esclusa la possibilità di configurare tale responsabilità con riguardo ad un contratto d’appalto di opera pubblica avente per oggetto il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti degli spogliatoi, oltre alla fornitura e posa in opera di serramenti e accessori per l’aerazione dei locali, di un centro sportivo comunale).