Responsabilità ente ospedaliero – Responsabilità medico – Natura – Presupposti
La responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe natura contrattuale e fondamento nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula pertanto (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze in tema di onere della prova, che grava per l’effetto sull’istituto stesso e non sul paziente) pur sempre la colpa del medico esecutore dell’attività che si presume illecita (fatta salva l’operatività delle presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento).
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