Danni – Valutazione e liquidazione – Con criteri equitativi – Liquidazione in via equitativa – Presupposti – Giudizio di diritto – Configurabilità – Conseguenze – Prova dell’esistenza del danno – Necessità – Impossibilità o grave difficoltà di prova nell’esatto ammontare – Carattere surrogatorio – Esclusione
Nell’azione di risarcimento proposta nei confronti della struttura ospedaliera, qualora si riveli impossibile scindere e quantificare precisamente la percentuale di danno derivante dal ritardo colpevole attribuito all’ente e la complessiva patologia del soggetto ricoverato, risulta impossibile individuare la prova del danno stesso nella sua esistenza, non potendo certo l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’articolo 115 c.p.c., surrogare il mancato accertamento e la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, diversamente divenendo esercizio di arbitrio e non di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.