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Trib. Udine – sentenza n. 1204/2014 del 22.09.2014 – Giudice Venier

Decreto Ingiuntivo – Esecutorietà – Cosa giudicata in materia civile – Limiti del giudicato – Oggettivi

La mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta il superamento di ogni eccezione che l’interessato avrebbe potuto rilevare con l’unica forma d’impugnazione riconosciutagli. Il giudicato formatosi sul decreto d’ingiunzione pronunciato nei suoi confronti preclude al debitore la possibilità di far valere sia in sede di opposizione all’esecuzione, sia in un nuovo giudizio i vizi del titolo del credito azionato, atteso che la validità di quest’ultimo costituirebbe il presupposto necessario ed indispensabile dell’accertamento del credito.

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