Esecuzione forzata – precetto in genere – intimazione per somma superiore a quella dovuta – conseguenze – nullità totale del precetto – esclusione – nullità o inefficacia parziale del precetto – sussiste
L’eccessività della somma portata dal precetto non travolge questo per intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. L’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice , investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.
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