Azienda sanitaria locale – natura giuridica – ente pubblico economico – sussiste.
Le aziende sanitarie locali, stante il disposto dell’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229) devono essere considerate enti pubblici economici ed alle stesse non è applicabile l’articolo 14 del decreto-legge numero 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, come modificato dall’articolo 147 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successivamente dall’articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, disposizione che prevede che prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nè possono essere posti in essere atti esecutivi.