Rito locatizio – Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione invece che con ricorso – Tempestività – Data del deposito in cancelleria
Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia (nella fattispecie, affitto di ramo d’azienda) venga introdotto con atto di citazione, la stessa va non solo notificata ma anche iscritta a ruolo entro il termine perentorio fissato dall’art. 641 c.p.c., potendo l’opposizione essere presentata con ricorso o con atto equipollente, ma sempre depositato in cancelleria entro il predetto termine. L’opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il termine dell’art. 641 c.p.c. ma depositata in cancelleria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, dopo la scadenza del medesimo è inammissibile.