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Trib. Udine – sentenza n. 1003 del 16.07.2014 – Giudice Pellizzoni *

Contratto di leasing – Interessi corrispettivi non autonomi – Funzione remuneratoria inglobata nel canone pattuito – Anatocismo – Inapplicabilità – Interessi moratori – Applicabilità sull’intera rata

I canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il capitale investito e gli utili dell’impresa a fronte del godimento del bene e all’eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto – sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma. Pertanto, non può ad essi applicarsi la problematica dell’anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come analogamente non può trovare applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento.
In caso di inadempimento dell’obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuti, gli interessi moratori a decorrere dalla scadenza sull’importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi.
(Conforme a Cass. Civ. n. 2909/1996 e Cass. Civ. n. 14760/2008)

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