Responsabilità civile – medico – paziente – consenso informato.
Il consenso informato ad atti dispositivi del proprio corpo a fini curativi (interventi chirurgici – anestesia praticata) non richiede la prova scritta ad substantiam (moduli prestampati) potendo essere dimostrato dal medico (sul quale incombe l’onere della prova) con altri mezzi – prova orale o indiretta – purché risulti accertato che il medico ha informato il paziente e ne ha raccolto il consapevole consenso.