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Corte d’Appello di Trieste sentenza n. 382 del 22.07.2014 Pres. Oliviero Drigani – Rel. Vincenzo Colarieti.

Responsabilità civile – medico – paziente – consenso informato.

Il consenso informato ad atti dispositivi del proprio corpo a fini curativi (interventi chirurgici – anestesia praticata) non richiede la prova scritta ad substantiam (moduli prestampati) potendo essere dimostrato dal medico (sul quale incombe l’onere della prova) con altri mezzi – prova orale o indiretta – purché risulti accertato che il medico ha informato il paziente e ne ha raccolto il consapevole consenso.

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