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Trib. Udine – sentenza n. 203 del 16.02.2016 – Pres. G. Pellizzoni – Rel. R. M. Gigantesco *

Successioni – Testamento – Disposizione a favore di persona incerta – Beneficiario non determinato nominativamente – Criterio della determinabilità

L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l’indicazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare.
(Conforme a Cass. Civ. n. 810 del 1992, Cass. Civ. n. 468 del 2010).

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