obbligazioni e contratti_ falsus procurator; obblighi contrattuali, assenza; risarcimento del danno, sussistenza. prova del danno. necessità
il falsus procurator – non avendo stipulato in nome proprio – non è tenuto all’esecuzione del contratto, ma soltanto al risarcimento del danno provocato a chi abbia “confidato senza sua colpa nella validità del contratto” (art. 1398 c.c.). Tale danno non può corrispondere al corrispettivo pattuito nel contratto “invalido” e non può essere liquidato in via equitativa senza la necessaria collaborazione assertoria e probatoria della parte.