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Tribunale di Udine sentenza n. 752 del 22.05.2015 Giudice Raffaella M. Gigantesco

Contratto d’opera professionale in favore di Ente Pubblico – forma scritta ad substantiam.

Il contratto d’opera con la P.A. richiede la forma scritta “ad substantiam”. In sua assenza il contratto è nullo e il compenso per le prestazioni professionali, ove eseguite in favore della P.A., non è dovuto.
La mancanza del contratto scritto non è suscettibile di sanatoria, né è surrogabile da comportamenti concludenti volti a provare l’esistenza del contratto d’opera in favore della P.A.

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