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Tribunale di Udine sentenza n. 1533 del 23.11.2015 Giudice Andrea Zuliani

Fideiussione – decadenza dalla garanzie ex art. 1957 1° comma c.c. – deroga – clausola vessatoria ex art. 33 lett. t Codice del Consumo – nullità ex art. 36 Codice del Consumo.

La clausola di deroga alla decadenza di cui all’art. 1957 1° comma c.c., in tema di fideiussione, sottoscritta tra la Banca e un soggetto che presta la fideiussione per un credito al consumo è vessatoria ai sensi dell’art. 33 lett. t del Codice del Consumo fino a prova contraria; in assenza di prova contraria, il cui onere incombe sulla Banca, è da ritenersi nulla ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo.

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