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Tribunale Udine sentenza n. 1539 dd. 24.11.2015 – Giudice Zuliani

Obbligazioni e contratti – Condizione del contratto – Sospensiva – Art. 1359 c.c. – Applicabilità – Contenuto – Fattispecie

È esclusa la sussistenza del caso del mancato avveramento della condizione per causa imputabile alla parte (art. 1359 c.c.) nell’ipotesi in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia di un preliminare di vendita alla concessione alla parte promissaria acquirente di un finanziamento da parte di un istituto di credito ed il promissario acquirente si sia attivato per chiedere il finanziamento alla banca, ma non l’abbia ottenuto non avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, considerato dalla banca presupposto ineludibile per la concessione del fido. Il dovere del promissario acquirente di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione (art. 1358 c.c.) non può essere accentuato fino al punto di ritenere esigibile qualsiasi comportamento comunque volto ad ottenere il finanziamento bancario, quasi che si trattasse di una vera e propria obbligazione di risultato.

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