Intermediazione finanziaria – Obblighi dell’intermediario – Inidoneità dell’operazione – Proposta di investimento – Conferma scritta – Necessità
Nei casi di non adeguatezza dell’operazione, è obbligo dell’intermediario rifiutare la proposta di investimento e procedervi solo dopo una conferma scritta, da parte del cliente, della volontà di sottoscrivere il titolo nonostante la completa informazione sui profili di inadeguatezza (art. 29, comma 3°, Reg. CONSOB; del tutto analogo, del resto, l’art. 52, comma 5°, del Regolamento ISVAP).