Leasing (locazione finanziaria) – clausola di doppia indicizzazione – contenuto – contratto derivato – sussistenza
È pacifico che il contenuto della clausola di doppia indicizzazione del canone di leasing – che prevede il collegamento degli oneri finanziari gravanti sull’utilizzatore non solo alla variazione del “Libor CHF 3 mesi 365” (tasso di interesse interbancario medio al quale un grande numero di banche si concede reciprocamente prestiti scoperti in franchi svizzeri nel mercato monetario di Londra), ma anche al rapporto di cambio tra Euro e Franco svizzero – isolata dal suo inserimento nel contratto di leasing, sia esattamente quello di un contratto derivato.