Leasing (locazione finanziaria) – intermediazione finanziaria – contratto derivato – T.U.B. – applicabilità
La normativa che impone agli intermediari finanziari speciali obblighi di “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” (art. 21, comma 1, lett. a, T.U.I.F.) deve essere obbligatoriamente rispettata anche qualora quei medesimi intermediari utilizzino gli strumenti finanziari nell’ambito della diversa attività di erogazione del credito.