Leasing (locazione finanziaria) – intermediazione finanziaria – contratto derivato – T.U.B. – T.U.F. – applicabilità
Se all’attività di erogazione del credito (nella fattispecie, mediante contratto di leasing) si associa l’attività di intermediazione finanziaria (la stipulazione di un contratto derivato su valute) è doveroso che siano rispettate – ciascuna nel suo ambito – sia la disciplina del T.U.B. (d. legisl. n° 385 del 1993) sia quella quella del T.U.I.F. (d. legisl. n° 58 del 1998), le quali non confliggono tra di loro ma ben possono integrarsi a vicenda.