Intermediazione finanziaria – oblighi dell’intermediario – doveri di diligenza, correttezza e trasparenza – violazione – conseguenze – responsabilità precontrattuale – responsabilità contrattuale da inadempimento – risarcimento dei danni
In adesione all’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. 19.12.2007, n° 26724), si deve affermare che l’effetto della violazione violazione degli specifici doveri di diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull’intermediario finanziario è la sua responsabilità precontrattuale e contrattuale da inadempimento, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni quantificabili in misura pari agli esborsi effettuati in esecuzione della clausola che fu il frutto di quella violazione
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