«

»

Trib. Udine – sentenza n. 54/13 del 21/01/2013 – Giudice Chiarelli

Prove – Atto pubblico – Verbale di accertamento di violazione al codice della strada – Efficacia probatoria fino a querela di falso

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (fattispecie di accertamento dell’infrazione a mezzo autovelox, in cui l’opponente contestava i dati riportati nel verbale senza aver proposto querela di falso).

clicca qui per scaricare la sentenza estesa