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Trib. Udine – sentenza n. 36/13 del 15/01/2013 – Giudice Chiarelli *

Condominio-Vizi e difetti -Parti comuni -Unità private- Responsabilità per danni non patrimoniali

Nell’ipotesi di vizi e difetti che, interessando le parti comuni dell’edificio condominiale, provocano danni alle unità private, non appaiono meritevoli di tutela né le domande riferite alla violazione di diritti del tutto immaginari come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità (in definitiva il diritto ad essere felici); né quelle c.d. “bagatellari” ossia le cause risarcitorie il cui danno consequenziale è futile e irrisorio ovvero, anche se oggettivamente serio, appare insignificante o irrilevante secondo la coscienza sociale, poiché l’incidenza dell’offesa sul diritto non supera una certa soglia minima.
Pertanto il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. (e comunque fuori dei casi previsti dalla legge), è risarcibile solo ove sussista una lesione in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, collegata alla lesione di diritti inviolabili della persona concretamente individuati, restando altrimenti escluse in radice tutte le altre ipotesi.

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