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Trib. Udine – ordinanza del 19/4/2012 – Pres. Job – Rel. Zuliani *

Obbligazioni – Promessa di pagamento – Rapporto sottostante – Onere probatorio

Un’astratta promessa di pagamento non può essere fonte autonoma di obbligazione, ma solleva il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto sottostante.

Stante la generale inefficacia nel nostro ordinamento di dichiarazioni negoziali astratte, rimane intatto l’onere di chi pretende il pagamento di allegare l’esistenza della causa lecita all’origine dell’obbligazione di cui fornisce la prova deducendo la promessa di pagamento o la ricognizione di debito.

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