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Tribunale Udine sentenza n. 956/2012 del 3.7.2012 – Giudice Pellizzoni

Fallimento – Azione di risoluzione e condanna nei confronti del curatore – Iniziata prima della dichiarazione di fallimento – Necessaria appalicazione del procedimento di verificazione del passivo

Nei confronti della curatela fallimentare non è possibile esperire le azioni di risoluzione e di condanna secondo il procedimento di cognizione ordinaria, dovendo necessariamente essere seguito il procedimento di insinuazione al passivo in base al principio dell’esclusività della regola del concorso a mente degli artt. 51 e ss. l. fall., e ciò anche nell’ipotesi in cui l’azione di risoluzione contrattuale sia iniziata prima della dichiarazione di fallimento, ove questa sia connessa alla conseguente azione di ripetizione e condanna.Si deve quindi escludere – alla luce del dato testuale del novellato art. 72, quinto comma, l. fall. – che sia ancora ammissibile la separazione dei giudizi con devoluzione alla procedura di insinuazione al passivo della controversia attinente alla restituzione delle somme pagate e al risarcimento del danno e prosecuzione in via ordinaria della mera azione di risoluzione contrattuale, atteso che le due questioni sono legate da un vincolo di connessione impropria che ne comporta la devoluzione davanti al tribunale fallimentare in base alla regola dell’unicità del concorso.

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