Società – società di capitali di fatto, irregolari o in via di formazione configurabilità - esclusione
Le società di fatto ( o società irregolari) sono concepibili solo fra soggetti illimitatamente responsabili, in forza della previsione di cui all’art. 2251 cod. civ. per le sole società semplici ( o per le società in nome collettivo ), ma non per le società di capitali, in cui l’obbligo di registrazione assume valenza costitutiva in base alla previsione di cui all’art. 2331, dovendosi quindi radicalmente negare nel nostro ordinamento la possibilità di una società di capitali irregolare o in formazione.