Danno patrimoniale futuro da perdita della capacità di lavoro – Liquidazione – Metodo della capitalizzazione – Applicabilità – Art. 137 codice delle assicurazioni – Applicabilità per analogia
Anche il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno va liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione; può applicarsi per analogia il criterio dettato dall’art. 137 del codice delle assicurazioni per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di reddito da lavoro cagionato da incidenti stradali e può quindi prendersi come base di calcolo il reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dall’attore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni anteriori all’operazione.