Società di persone – Rapporti fra società e terzi – Responsabilità per le obbligazioni sociali -Preventiva escussione del patrimonio sociale – Operatività in sede esecutiva – Giudizio di cognizione nei confronti del socio – Ammissibilità
Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone – in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale – opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest’ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente.
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